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Durante la fase di pre – esercizio (13/06/2016 – 30/09/2016), qualora il veicolo non sia munito di autorizzazione o non rientri tra i veicoli esclusi od esonerati ovvero muniti di permesso giornaliero, il personale del Comando di Polizia Municipale potrà contestare sia violazioni in materia di transito abusivo nella ZTL che violazioni in materia di sosta abusiva.
Le violazioni in materia di transito abusivo in APU e ZTL comportano la sanzione prevista dall’art. 7, commi 9 e 14 del Codice della Strada per un importo pari ad €. 81,00, salvo adeguamenti di legge, più le spese procedurali e di notifica.
Le violazioni in materia di sosta abusiva in APU e ZTL comportano la sanzione prevista dall’art. 158, commi 2, lett.l) o lett. i) e 6 del Codice della Strada per un importo pari ad €. 41,00, salvo adeguamenti, più le spese procedurali e di notifica.
Se accertate entrambe, le due sanzioni saranno cumulate ai sensi dell’art. 198, comma 2 del vigente Codice della Strada.
Durante la fase di esercizio ordinario (dopo il 30/09/2016), le violazioni in materia di transito abusivo saranno accertate direttamente dal varco elettronico. Per ogni ingresso abusivo sarà quindi applicata la sanzione di €. 81,00 salvo adeguamenti di legge, più le spese procedurali e di notifica.
Le violazioni in materia di sosta abusiva, continueranno ad essere accertate dal personale del Comando di Polizia Municipale.
Come già ricordato, le violazioni in materia di sosta abusiva in APU e ZTL comportano la sanzione prevista dall’art. 158, commi 2, lett.l) o lett. i) e 6 del Codice della Strada per un importo pari ad €. 41,00, salvo adeguamenti, più le spese procedurali e di notifica.
Se accertate entrambe, le due sanzioni saranno cumulate ai sensi dell’art. 198, comma 2 del vigente Codice della Strada.
L’uso delle autorizzazioni, dei contrassegni e dei permessi in maniera difforme a quanto previsto dal disciplinare, oltre che alle sanzioni previste dal codice della strada e dalle leggi vigenti, potrà comportare anche la revoca dell’autorizzazione e del relativo contrassegno e/o permesso.
Le dichiarazioni mendaci riportate sulla documentazione prodotta per ottenere il rilascio della autorizzazione o del permesso, comportano l’immediata decadenza dal beneficio, con contestuale revoca della autorizzazione o permesso, nonché la comunicazione all’Autorità Giudiziaria, competente per le violazioni di natura penale.
La mancata esposizione o l’esposizione parziale del contrassegno sul parabrezza del veicolo, in modo tale da non consentire la lettura dei dati, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla legislazione vigente.
L’uso di fotocopie di autorizzazioni, contrassegni o permessi ovvero di autorizzazioni, contrassegni o permessi alterati o modificati, fermo restando eventuali sanzioni di natura penale, è soggetto al ritiro, finalizzato alla revoca ed alla applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente.
La mancata esposizione del disco orario per la sosta breve di 15 minuti, ove previsto per i contrassegni di tiptologia “T”, è soggetta alla sanzione amministrativa prevista dal codice della strada.
Il mancato rinnovo del contrassegno nei termini indicati comporta la decadenza dalla autorizzazione ed il venir meno delle relative prerogative.
L’inosservanza delle restanti prescrizioni contenute nell’autorizzazione, contrassegno o permesso comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista in relazione all’assenza di autorizzazione.
Modalità di pagamento
Il pagamento della sanzione può essere effettuato:
ENTRO 60 GIORNI dalla data di notificazione del verbale
ENTRO 5 giorni dalla data del preavviso di accertamento lasciato al parabrezza del veicolo in sosta in caso di assenza del trasgressore
Il pagamento del verbale può avvenire con le seguenti modalità:
presso la Tesoreria Comunale – Monte dei Paschi di Siena filiale di Poggibonsi loc. Salceto 95/97
attraverso bollettino di c/c postale n. 11361532. Il bollettino deve essere intestato a Comune di Poggibonsi - Comando VV.UU – Servizio Contravvenzioni, citando l’intestatario del verbale, la data ed il numero del verbale e il numero di targa del veicolo; per evitare disguidi nelle registrazioni dei pagamenti si raccomanda di usare il bollettino ccp allegato al verbale.
Il pagamento del preavviso di accertamento può avvenire con le seguenti modalità:
presso la Tesoreria Comunale – Monte dei Paschi di Siena filiale di Poggibonsi loc. Salceto 95/97
Il pagamento di somme di importo inferiore a quello riportato sul verbale o effettuato oltre i termini di legge non estingue l'illecito. La somma versata viene trattenuta a titolo di acconto fino all'iscrizione a ruolo e si procede poi al recupero dell'importo mancante mediante la procedura esecutiva (artt. 203/3° comma e 206 del C.d.S.).
Eventuali reclami o segnalazioni non interrompono i termini di pagamento.
A seguito delle modifiche al Codice della Strada introdotte dal cosiddetto “Decreto del Fare” è possibile beneficiare di una riduzione del 30% sull’importo delle sanzioni pecuniarie derivanti da violazioni al codice della strada nel caso in cui il pagamento venga effettuato entro 5 giorni.
Chi può usufruire della riduzione?
- Trasgressore
- Proprietario del veicolo
- Obbligato in solido
Su quali tipi di accertamento è possibile usufruire della riduzione?
- Verbali contestati al trasgressore dall’agente accertatore
- Verbali notificati
- “Preavvisi di accertamento” lasciati sul parabrezza del veicolo in sosta
Entro quanto tempo è possibile avvalersi di tale beneficio?
- Entro 5 giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale
- Entro 5 giorni dalla data del “preavviso”
Per il calcolo corretto del periodo di 5 giorni, si ricorda che non si conta il giorno iniziale della contestazione/notificazione e che i giorni festivi vanno conteggiati, ma se il termine scade in un giorno festivo la scadenza viene portata al primo giorno feriale utile.
Attenzione:
in caso di notifica del verbale tramite posta, se l’ufficio postale emette la CAD (Comunicazione di Avvenuto Deposito), mediante raccomandata destinata all’intestatario del verbale, mettendolo così a conoscenza dell’atto ed invitandolo al ritiro presso l’ufficio postale nel termine di 180 giorni, in base alla normativa vigente (art.8 della Legge 20/11/1982), trascorsi 10 giorni dall’emissione della CAD, anche in ipotesi di mancato ritiro, il verbale si intende legittimamente notificato.
Da tale data decorrono pertanto i 5 giorni per il pagamento in misura ridotta, trascorsi i quali l’importo deve essere pagato in misura piena. Diversamente l’importo versato sarà considerato come “acconto” del pagamento totale come sopra specificato.
Casi in cui non è applicabile la riduzione
Tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo
Tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
Tutte le violazioni per le quali il pagamento viene determinato dal Prefetto
Modalità per il ricorso
Il ricorso è lo strumento giuridico per l'esercizio del diritto alla difesa previsto per le sanzioni amministrative.
Attenzione: condizione fondamentale per presentare il ricorso è che non sia ancora stato effettuato il pagamento delle somme indicate nel verbale.
Non può essere presentato ricorso nei confronti del “preavviso di accertamento” ma solo nei confronti del verbale
Ricorso al Prefetto
Il ricorso può essere proposto dal proprietario del veicolo (definito anche obbligato in solido con il trasgressore) oppure dal trasgressore ovvero l’autore materiale della violazione (ad esempio il conducente del veicolo) a patto che questi sia indicato espressamente nel verbale.
Si può presentare ricorso entro 60 giorni (termine perentorio) dalla contestazione o notificazione del verbale ai sensi art. 201 C.d.S. Con il termine contestazione s’intende la notifica immediata ovvero quando il trasgressore è stato fermato dall’agente P.M. su strada, è stato identificato ed è stato redatto immediatamente il verbale.
Se il verbale d’accertamento è rinvenuto sul parabrezza del veicolo non si è ancora in presenza di un atto perfezionato ed occorre attendere la notificazione nei confronti del proprietario che avviene entro 90 giorni dalla data di accertamento (art. 201 C.d.S.), tramite servizio postale o messo notificatore.
Il ricorso va redatto in carta semplice e deve contenere l’intestazione “Al Prefetto di Siena”.
Vanno indicate le complete generalità del ricorrente, occorre esprimere le motivazioni del ricorso ed in conclusione formulare chiaramente le richieste.
E’ possibile allegare tutta la documentazione che il ricorrente ritenga utile per confortare le sue motivazioni (ad esempio copie di permessi, copie di certificati medici, dichiarazioni del datore lavoro, copie dei documenti del veicolo, etc.).
Occorre sempre sottoscrivere il ricorso. La mancanza della firma è motivo di invalidità del ricorso.
Occorre inoltre indicare chiaramente il numero e la data del verbale che s’intende impugnare ed allegare una copia del verbale in questione.
Se si ritiene necessario si può richiedere un’audizione personale al Prefetto.
Il ricorso può essere presentato:
- tramite raccomandata a/r indirizzata al Comando di Polizia Municipale di Poggibonsi – Servizio Procedimenti Sanzionatori e Contenzioso – Viale Garibaldi 24/26 – 53036 Poggibonsi;
- direttamente presso gli sportelli della Polizia Municipale di Poggibonsi – Viale Garibaldi 24/26 – 53036 Poggibonsi negli orari di apertura degli uffici. Orari di apertura: i giorni feriali dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 13.00 ed il martedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 18.00;
- depositata all’Ufficio Protocollo del Comune con le medesime modalità;
- trasmessa alla casella di posta elettronica certificata (PEC) dell’Ente (comune.poggibonsi@postacert.toscana.it) con firma digitale o con allegata copia fotostatica non autenticata, ma firmata di un documento di identità;
- alla Prefettura di Siena – Ufficio Depenalizzazione, Piazza Duomo 9 - 53100 Siena 0577/201517
Dal ricevimento del ricorso l’Ufficio della Polizia Municipale ha 60 giorni di tempo per istruire il fascicolo e trasmetterlo in Prefettura.
La Prefettura, a sua volta, ha a disposizione 120 giorni per emettere un’ordinanza d’ingiunzione di pagamento o un provvedimento di archiviazione del verbale.
L’ordinanza di ingiunzione di pagamento (sempre emessa nel caso in cui il Prefetto non accolga la domanda di archiviazione contenuta nel ricorso) deve essere notificata entro 150 giorni dalla sua emissione, pena la nullità.
Attenzione:
nel caso venga richiesta l’audizione personale, i termini sopra indicati subiscono un’interruzione che va dal momento della notifica della convocazione a quello dell’avvenuta audizione.
In caso di mancato accoglimento del ricorso il Prefetto ingiunge il pagamento della sanzione in misura doppia rispetto a quella originaria indicata sul verbale. Le modalità di pagamento sono indicate sul provvedimento del Prefetto. In caso di mancato pagamento il verbale sarà iscritto a ruolo e sarà attivata la procedura esecutiva prevista.
Ricorso al Giudice di Pace
Il ricorso può essere proposto dal proprietario del veicolo (definito anche obbligato in solido con il trasgressore) oppure dal trasgressore ovvero l’autore materiale della violazione (ad esempio il conducente del veicolo) a patto che questi sia indicato espressamente nel verbale.
Si può presentare ricorso entro 30 giorni (termine perentorio) dalla contestazione o notificazione del verbale.
Il ricorso al Giudice di Pace si deposita personalmente presso gli uffici del Giudice di Pace di Siena sitauti c/o il Palazzo di Giustizia – Via Rinaldo Franci, 26 – centralino n. tel 057721341 (orario apertura al pubblico - dalle 9.00 alle 12.00 dal Lunedì al Venerdì; il sabato l'Ufficio è chiuso), oppure spedendo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (in tale caso farà fede la data di spedizione) allo stesso indirizzo, entro 30 giorni.
Il deposito può essere effettuato direttamente dal ricorrente o da un suo procuratore legale. Anche per la presenza in udienza è possibile delegare un procuratore legale. La delega deve essere depositata preventivamente in Cancelleria, unitamente a copia di entrambi i documenti di riconoscimento (delegante e delegato).
E' importante allegare al ricorso una copia dell'atto impugnato, cioè il verbale possibilmente in originale, unitamente a tutti i documenti, anche in copia, ritenuti utili per sostenere le proprie
Occorre indicare i motivi di opposizione, cioè le doglianze avverso il verbale, ovvero perché lo stesso è ritenuto illegittimo oppure le ragioni di fatto o le motivazioni che hanno indotto a commettere la violazione che potrebbero essere ritenute utili dal Giudice al fine dell'accoglimento del ricorso.
E' inoltre possibile chiedere al Giudice l'assunzione di prove per sostenere i motivi di opposizione, (ad esempio indicando le generalità dei testimoni a discarico).
A conclusione del ricorso devono essere formulate esplicitamente le richieste.
Se sussistono gravi motivi può anche essere chiesta la sospensione dell’esecutorietà del verbale, che il Giudice valuterà e, se del caso, concederà discrezionalmente prima del giudizio.
Il ricorso va firmato obbligatoriamente a pena di inammissibilità dello stesso. Il ricorrente dovrà anche indicare un domicilio per il recapito di tutte le comunicazioni inerenti il suo ricorso.
Non è necessario farsi assistere da un Avvocato .
In caso di accoglimento del ricorso il Giudice di Pace non ha (come il Prefetto) l'obbligo di raddoppiare la sanzione nel caso in cui ritenga di rigettare il ricorso. Il Giudice di Pace, pertanto, stabilisce l'importo da pagare direttamente in sentenza
La sentenza del Giudice di Pace può essere impugnata secondo quanto previsto dal codice di procedura civile ed in particolare al Tribunale del luogo della commessa violazione in composizione monocratica e successivamente ricorribile per Cassazione. .
Attenzione:
dal 1/1/2010 la presentazione del ricorso al Giudice di Pace non e' più gratuita.
Per ricorsi a sanzioni amministrative fino a € 1100, deve essere versata la somma di € 47,00 a titolo di “contributo unificato”. A tal fine va apposto apposito contrassegno telematico (acquistabile in tabaccheria) su un modello di versamento detto "comunicazione di versamento del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari”, che deve essere consegnato o spedito insieme al ricorso.
Richiesta visione fotogrammi
Chi è entrato nella ZTL senza autorizzazione e ha ricevuto una multa per transito abusivo, può verificare i dati del transito e chiedere copia del fotogramma del veicolo rilevato al momento del passaggio sotto il varco elettronico.
Ultimo aggiornamento: 20 settembre 2024, 16:29