Alberi lungo la ferrovia, ordinanza del sindaco per la messa in sicurezza

Provvedimento conseguente alla comunicazione della Prefettura, destinato ai proprietari dei terreni confinanti con la sede ferroviaria. Disposizioni da attuare entro 30 giorni

Data :

10 giugno 2024

Municipium

Descrizione

Pubblicata oggi, 10 giugno, un’ordinanza del sindaco in merito alle alberature lungo la linea ferroviaria. Il provvedimento è conseguente alla comunicazione dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Siena con oggetto “Prevenzione caduta alberi sulla sede ferroviaria. Prevenzione incendi lungo le linee ferroviarie” nella quale sono riportate le richieste della Direzione Territoriale Produzione di Firenze di RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. relative all’estrema importanza delle azioni preventive necessarie a scongiurare il verificarsi di eventi incendiari causati dalla caduta di alberi lungo le linee ferroviarie, quali il taglio di rami ed alberi in proprietà privata, che interferiscono con sede ferroviaria.

La Prefettura richiama l’attenzione sull’opportunità di emanare ordinanze specifiche a tutela dell’incolumità pubblica affinché tutti i proprietari di terreni al confine con la linea ferroviaria si attengano all’esatta osservanza della normativa in materia di rispetto delle distanze di sicurezza dalla sede ferroviaria per scongiurare rischi di possibile caduta di alberi che, non rientrando nei limiti delle distanze previste, possono invadere la sede ferroviaria e il pericolo d’incendio delle aree adiacenti la sede ferroviaria.

Per scongiurare situazioni di pericolo, l’ordinanza contingibile e urgente del sindaco stabilisce, entro trenta giorni dal provvedimento, per i proprietari dei terreni confinanti con la sede ferroviaria nel tratto comunale, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, l’obbligo di verificare che quanto previsto dalla normativa sia rispettato ovvero che lungo i tracciati della ferrovia, nell’area di proprietà, non siano presenti piante o siepi che possano interferire con la sede ferroviaria. I terreni adiacenti destinati a “bosco” non possono distare meno di 50 metri dalla rotaia più vicina, mentre per i depositi costituiti da materiali combustibili deve essere garantita la distanza minima di sicurezza di 20 metri. Inoltre, gli stessi proprietari hanno l’obbligo di  provvedere al taglio di rami ed alberi che possano, in caso di caduta, interferire con l’infrastruttura creando possibile pericolo per la pubblica incolumità e interruzione di pubblico servizio ferroviario e di tenere i terreni sgombri da depositi di materiali combustibili (covoni di grano, erbacce secche, ecc.).

Il testo integrale dell'ordinanza a questa pagina.

Ultimo aggiornamento: 11 giugno 2024, 16:39

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